PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - 1. A chiunque ne faccia richiesta è consentita l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa presentazione di apposita domanda alle autorità competenti».

Art. 2.

      1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome».

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 4.

      1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-ter) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale».